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STATUTO della ASSOCIAZIONE

ALFREDO SPERANZA

Associazione di promozione sociale

= Capo I = Disposizioni Generali

Art. 1 Denominazione

1.1    E' costituita un'Associazione denominata "ALFREDO SPERANZA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" in sigla "ALFREDO SPERANZA APS".
1.2    Nelle more dell'attivazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e della conseguente iscrizione in tale registro della associazione (condizioni per l'utilizzo nella denominazione dell'acronimo ETS) verrà utilizzata la seguente denominazione "ALFREDO SPERANZA - APS".
1.3    L'Associazione è regolata dal Codice Civile, dal D.Lgs.117/2017 (Codice del Terzo Settore, in seguito CTS), dal presente statuto e dal la normativa di settore.

Art. 2 Sede

2.1    L'associazione ha sede in Rimini.
2.2    La variazione della sede nell’ambito del Comune non costituisce modifica statutaria.
2.3    Con decisione del Consiglio Direttivo possono essere istituite se- di secondarie, uffici e rappresentanze.

Art. 3 Statuto

L’associazione è retta dall’atto costitutivo, dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti interni approvati dal Consiglio direttivo.

Art. 4 Scopo

4.1    L’associazione è fondata in onore e a memoria del Maestro, Pianista e Compositore, Alfredo Speranza, nato a Montevideo (Uruguay) l’8 Gennaio 1930 e scomparso a Rimini il 28 settembre 2019.
L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività d’interesse generale di cui all’art. 5 del D.Lgs. 117/2017, di seguito indicate con il richiamo alla corrispondente lettera dell’art. 5 comma 1:
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative d’interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire in favore di tutta la collettività, l’associazione si propone di:
= organizzare eventi rivolti al pubblico al fine di diffondere la conoscenza e l’amore per la Musica, il Pianoforte, l’Arte e la Cultura;
= diffondere la conoscenza delle opere musicali del Maestro Alfredo Speranza;
= sviluppare azioni, pubblicazioni, relazioni, strategie per onorare la sua memoria nelle sue principali attività di formatore, compositore e concertista;
= promuovere lo studio della Musica e delle Arti anche attraverso l’apertura e la diffusione di Scuole rivolte ad ogni fascia d’età e in particolare alle giovani generazioni;
= promuovere collaborazioni fra Enti pubblici, Enti privati, figure di rilievo in ogni ambito culturale, superando confini territoriali ed ideologici al fine di realizzare iniziative sempre ispirate ad ideali di Bellezza, di Pace, di Fratellanza e di Integrazione;
= incentivare lo studio della Musica e delle Arti in ogni sua forma: formazione strumentale di base, corsi di alto perfezionamento, corsi di musica d’insieme, corsi bandistici, laboratori teatrali e corali, stages di danza;
= organizzare eventi mirati alla promozione di giovani musicisti quali concorsi musicali, rassegne concertistiche e seminari;
= unire la Musica e le Arti favorendo la realizzazione di nuove produzioni;
= incentivare nuove composizioni musicali;
= diffondere la conoscenza del Pianoforte e del suo vasto repertorio attraverso studi, iniziative e raccolte documentarie, con particolare attenzione alla musica spagnola e sudamericana;
= attivare iniziative culturali a fine umanitario o benefico, fondate sul volontariato;
= custodire e preservare dall’usura del tempo spartiti, raccolte discografiche e documentazioni varie appartenuti al Maestro Alfredo Speranza e legati alla sua lunga attività artistica;
= compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione degli scopi istituzionali.
4.2    Le attività dell’associazione, sono svolte prevalentemente a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, tramite l’apporto prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti previsti dal Codice del Terzo settore.
4.3    Ai sensi dell’art. 6 D.Lgs. 117/2017, l’associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale purché secondarie e ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Terzo settore.
4.4    L'associazione sì avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
4.5    L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini, sempre nel rispetto del divieto di distribuire utili, come meglio di seguito ribadito e precisato.
L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

Art. 5 Durata

L’associazione è costituita a tempo indeterminato
 

= Capo II = Associati 

 

Art. 6 Compagine associativa


6.1    All’associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che ne condividano le finalità e s’impegnino a perseguirne lo scopo e a rispettarne lo statuto. I soci hanno stessi di- ritti e stessi doveri.
Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche senza scopo di lucro.
6.2    L’associazione si può comporre di un numero illimitato di associati.
6.3    In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale.
In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
6.4    Sono soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile e inappellabile del consiglio direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell' ambiente associativo.
6.5    Sono SOCI ORDINARI le persone fisiche o giuridiche che condividono gli scopi associativi e presentano domanda di ammissione secondo la procedura indicata nel presente statuto e versano la quota associativa
Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

Art. 7 Ammissione del socio


7.1    L’ammissione a socio, deliberata dall’Organo di amministrazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati, in cui si esplicita l’impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’associazione.
L’Organo di amministrazione comunica all’interessato la deliberazione e cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.
L’eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata all’interessato in forma scritta entro sessanta giorni; l’aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso, entro sessanta giorni dalla comunicazione, contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.
7.2    La qualità di socio si perde:
-    per decesso in caso di persona fisica, per perdita dei requisiti di legge in caso di persona giuridica;
-    per recesso;
-    per decadenza causa mancato versamento della quota associativa, trascorsi due mesi dal sollecito;
-    per esclusione;
-    per comportamento contrastante con gli scopi dell’associazione;
-    per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione.
7.3    L’esclusione dei soci è deliberata dall’Organo di amministrazione. L’esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dall’Organo di amministrazione.
7.4    Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in for- ma scritta all’associazione. L’Organo di amministrazione ne prende atto nella sua prima riunione utile.
Il recesso o l’esclusione del socio vengono annotati da parte dell’Organo di amministrazione sul libro degli associati.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 8 Diritti e doveri dei soci


8.1 I soci hanno diritto a:
-    partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione;
-    godere, se maggiorenne, dell’elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
-    prendere visione dei libri sociali dell’associazione, con possibilità di ottenerne copia, previa richiesta motivata inviata per iscritto all’Orga- no di amministrazione;
-    esprimere il proprio voto in assemblea; ogni socio ha diritto ad un solo voto.
8.2  I soci sono obbligati a:
-    osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
-    svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
-    astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’associazione;
-    versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
-    contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi associativi.

Art. 9 Volontari


9.1    L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari. Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.
I volontari possono essere iscritti in apposito registro dei volontari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
9.2    Si applica l'art. 18 del D.Lgs 117/2017 (CTS) in materia di assicurazione obbligatoria.

= Capo III = Ordinamento ed Amministrazione

Art. 10 Organi Sociali

10.1    Gli organi dell'associazione sono:
a)    Assemblea dei soci;
b)    Consiglio direttivo;
c)    Presidente;
d)    Organo di controllo e Revisore dei Conti se nominati.
10.2    L’elezione degli organi dell’associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Art. 11 Assemblea

11.1    L’Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
Essa è l’organo sovrano dell’associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte, provvede l’Organo di amministrazione.
11.2    Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati iscritti da almeno un mese nel libro soci ed in regola con il versamento delle quote associative.
11.3    Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta.
Ogni associato non può ricevere più di 2 deleghe. Non è consentito delegare un membro del Consiglio Direttivo.
11.4    In caso di necessità si possono prevedere assemblee e votazioni mediante mezzi di telecomunicazione con espressione del voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
11.5    L’Assemblea viene convocata dal Presidente dell’Organo di amministrazione almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta almeno tre membri dell’Organo di amministrazione o un decimo degli associati.
11.6    L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Organo di amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell’Organo di amministrazione eletto dai presenti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea o informatica da inviarsi a ciascun associato almeno 15 giorni prima della data della riunione.
11.7    L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall’orario di convocazione.
11.8    Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

Art. 12 Assemblea ordinaria


12.1 L’Assemblea ordinaria:
-    nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
-    nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
-    approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
-    delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
-    delibera sull’esclusione degli associati;
-    approva eventuali regolamenti;
-    stabilisce l’entità della quota associativa annuale;
-    si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
-    delibera su tutto quanto viene ad essa demandato dalla legge, dallo Statuto o proposto dall’Organo di Amministrazione;
-    fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale;
-    destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.
-    individua le attività diverse di cui all’ultimo comma dell’art. 4 che precede.

Art. 13 Assemblea straordinaria


13.1    L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento, liquida- zione e devoluzione del patrimonio dell’associazione.
13.2    Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea straordinaria occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno
 degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
13.3    Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a di- stanza di almeno 30 giorni dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata con il voto favorevole dei 4/5 dei presenti.
13.4    Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
13.5    Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti dell’Organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 14 Consiglio direttivo

14.1    L’Organo di amministrazione è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove e sempre dispari, eletti dall’Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.
14.2    Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio Direttivo decada dall’incarico, l’Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando, salvo ratifica da parte dell’Assemblea degli associati immediatamente successiva, il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio Direttivo.
Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo.
14.3    Il Consiglio Direttivo:
-    nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere);
-    cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
-    cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
-    predispone il bilancio;
-    delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
-    predispone l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
-    provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci.
14.4    Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.
14.5    Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da inviarsi almeno cinque giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, l’Organo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i membri.
Di regola è convocato ogni trimestre e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
I verbali di ogni adunanza dell’Organo di amministrazione, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 15 Presidenza

15.1    Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni dell’Organo di amministrazione, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l’organo di Amministrazione per la nomina del nuovo Presidente.
15.2    Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 16 Organo di controllo

16. 1 È nominato nei casi previsti dall’art. 30 D.Lgs 117/2017. L’organo di controllo resta in carica per la durata dell’Organo di amministrazione ed è rieleggibile.
L’Organo di controllo può essere monocratico oppure costituito in composizione collegiale da tre membri.
16.2    Se nominato:
-    vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
-    vigila sull’adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
-    esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro;
-    esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
-    attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
16.3    I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Possono partecipare alle riunioni dell’Organo di amministrazione e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispongono la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art.17 Revisore dei conti

17.1    L’Organo di revisione legale dei conti è nominato nei casi previsti dall’art. 31 D.Lgs. 117/2017 e ha funzioni di controllo amministrativo. L’Organo di revisione legale dei conti resta in carica per la durata dell’Organo di amministrazione ed è rieleggibile.
17.2    L’Organo di revisione legale dei conti controlla l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni dell’Organo di amministrazione e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

= Capo IV = Beni e risorse economiche

Art. 18 Patrimonio

Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, artistiche e di utilità sociale

Art. 19 Risorse economiche

19.1    L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
-    quote e contributi degli associati;
-    eredità, donazione e legati;
-    contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
-    contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
-    entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
-    entrate derivanti dall’esercizio di attività diverse ai sensi dell’art. 6 D.Lgs. 117/2017;
-    erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
-    entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
-    ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
19.2    Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.
19.3    È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

= Capo V =

Art. 20 Esercizio Finanziario, Bilancio e Rendiconto Annuale

20.1 L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l’Organo di amministrazione redige il bilancio con- suntivo o rendiconto e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro 4 mesi.
Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.
I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 21 Pubblicità e trasparenza

21.1    Il consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del consiglio direttivo e dell'organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professioni- sti di cui l'associazione si avvale.
Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi consigliere.
21.2    Il bilancio così formato, una volta approvato dall’Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.
Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.
Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell’Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l’indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all’Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Art. 22 Convenzioni

22.1. Le convenzioni con le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.
22.2 Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art. 23 Personale retribuito

L'associazione, per il perseguimento delle proprie finalità potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo. In caso di assunzione di lavoratori dipendenti, gli stessi avranno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n.81, in conformità a quanto prescritto dall'art. 16 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 (CTS).

Art. 24 Responsabilità dell'associazione

L' associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati, con le precisazioni di cui al successivo art. 27.1.

Art. 25 Assicurazione associazione

L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Art. 26 Scioglimento

26.1    Lo scioglimento dell’associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.
26.2    In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previ- sto dal D.Lgs 117/2017.

= Capo VII =

Art. 27 Norme finali - Rinvio

27.1    A seguito del perfezionamento della procedura di riconoscimento, per le obbligazioni assunte dall'associazione i terzi possono far valere i loro diritti solo ed esclusivamente sul patrimonio della medesi-ma associazione.
27.2    Per quanto non previsto nel presente statuto, si rinvia alle norme vigenti in materia.
Art. 28 Norme transitorie
28.1    Nelle more dell'attivazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e della conseguente iscrizione in tale registro della associazione (condizioni per l'utilizzo nella denominazione dell'acronimo ETS) verrà utilizzata la seguente denominazione “ALFREDO SPE- RANZA APS".
28.2    Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l’istituzione e l’operatività del RUNTS, ovvero l’adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.